Il controllo periodico e la relativa
certificazione dell'impianto di
riscaldamento sono elementi di fondamentale
importanza per il benessere comune.
Una caldaia efficiente non solo garantisce
rispetto dell’ambiente, ma anche sicurezza
domestica e risparmio nei consumi.
La manutenzione della caldaia è un obbligo
di legge, come decretato dalla Delibera di
Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118.
Da ottobre 2014 la Regione Lombardia impone
l'obbligo di effettuare ogni due anni
l'analisi di combustione o “prova fumi” per
caldaie con potenza inferiore ai 35 kW.
Chi può effettuare la certificazione
Tali operazioni di manutenzione e controllo
di efficienza energetica possono essere
svolte solo da imprese
abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008
n°37 e iscritte al CURIT, quest'ultima
condizione necessaria per potere pagare i
contributi individuati dalla normativa
regionale.
Per gli impianti con apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d'aria e
pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di
gas fluorurati ad effetto serra, il
personale e la ditta manutentrice devono
essere certificati come previsto dal D.P.R.
43/2012.
Per evitare qualsiasi tipo di sanzione,
raccomandiamo prima di tutto di richiedere
al tecnico che effettua la manutenzione
prova di tali certificazioni (si veda qui
sotto il paragrafo sulle sanzioni).
Gli impianti termici soggetti agli
obblighi previsti dalla norma regionale
Ecco quali sono le tipologie di impianti
termici che devono assolvere a questi
obblighi regionali:
− |
caldaie alimentate a combustibili
fossili (gas naturale, GPL, gasolio,
carbone, olio combustibile, altri
combustibili fossili solidi, liquidi
o gassosi); |
− |
impianti alimentati da biomassa
legnosa (es. legna, cippato, pellet,
bricchette); |
− |
pompe di calore e/o collettori
solari termici utilizzati per la
climatizzazione invernale degli
ambienti e/o la produzione di acqua
calda sanitaria centralizzata con
potenza termica utile complessiva
superiore a 12 kW; |
− |
gruppi frigoriferi utilizzati per la
climatizzazione estiva degli
ambienti con potenza frigorifera
utile complessiva superiore a 12 kW;
|
− |
scambiatori di calore della
sottostazione di teleriscaldamento
e/o teleraffrescamento; |
− |
cogeneratori e trigeneratori;
|
− |
scaldacqua al servizio di più utenze
o ad uso pubblico; |
− |
stufe, caminetti chiusi, apparecchi
di riscaldamento localizzato ad
energia radiante esclusivamente nel
caso in cui siano fissi e la somma
delle potenze degli apparecchi
installati nella singola unità
immobiliare sia maggiore o uguale a
5 kW (si veda la definizione di
“Apparecchio fisso” presente al
punto 4 comma c) della DGR X/3965). |
Questi impianti sono esentati
dall'obbligo se
Secondo la dgr 1118 del 20/12/2013, art. 4,
lettera "ll" sono esentati dalla
manutenzione periodica e quindi dal rispetto
delle disposizioni in tema di gestione e
controllo degli impianti termici solo
− |
gli impianti scollegati dalla rete
energetica o da serbatoi di
combustibili, ovvero privi
dell'approvvigionamento del
combustibile; |
− |
quelli privi di parti essenziali
senza le quali l'impianto non può
funzionare. |
E' comunque necessario che il responsabile
dell'impianto indichi sul libretto che
l'impianto è stato disattivato.
Nel momento in cui l'impianto sia riattivato
o alla prima attivazione, il responsabile
dell'impianto deve assolvere agli obblighi
di cui sopra.
Le soluzioni termiche NON soggette agli
obblighi normativi
Esclusi dagli obblighi sono
− |
cucine economiche, termo cucine,
caminetti aperti; |
− |
scaldacqua unifamiliari;
|
− |
gli impianti inseriti in cicli di
processo. |
Pagamento certificazione regionale
Diversamente dal precedente “bollino”,
l'attuale certificazione non viene pagata
dal responsabile direttamente all'ente
regionale, bensì viene versata al tecnico
manutentore che a sua volta provvederà a
pagare tramite un Portafoglio Digitale.
Solo le ditte certificate possono avvalersi
di un Portafoglio Digitale.
La normativa prevede che i contributi
corrispondano a una quota regionale ed una
quota per le Autorità competenti.
La Regione Lombardia ha modificato in questo
modo il valore e la metodologia di
pagamento.
Gli importi variano di regione in regione e
possono cambiare di anno in anno.
Sanzioni previste
Il responsabile dell'impianto,
l'amministratore del condominio o
l'eventuale terzo che se ne è assunto la
responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo
7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.,
ovvero non effettua le operazioni di
controllo e manutenzione, è punibile con una
sanzione amministrativa non inferiore a Euro
500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
Qui ricadono anche i casi in cui il tecnico
non è iscritto certificato e non invia la
notifica all'ente preposto.
Nuovi modelli di libretto di impianto e
di rapporto di controllo
Dal 15 ottobre 2014 sono in vigore e
obbligatori nuovi modelli di libretto di
impianto e di rapporto di controllo. I nuovi
libretti di impianto, che dovranno essere
consegnati al cittadino (in qualità di
responsabile dell’impianto) in occasione
della prima manutenzione utile e comunque in
caso di nuova installazione, contengono
oltre alle informazioni previste dal Decreto
ministeriale 10 febbraio 2014 altri dati
funzionali alla migliore gestione dei
catasti regionali.
Il nuovo libretto è denominato “Libretto di
Climatizzazione”, in quanto raccoglie tutte
le informazioni tecniche e di assistenza e
manutenzione relative a tutti gli apparecchi
di riscaldamento e raffrescamento
all'interno dell'impianto.
Non vale quindi solo per le caldaie, ma
anche per stufe a pellet, condizionatori,
ecc.
Targatura impianti
La normativa regionale ha introdotto la
targatura degli impianti termici
con l'obiettivo di identificarli uno ad uno.
Questo non va solo a beneficio delle
operazioni di manutenzione e ispezione, ma
agevola anche l’analisi ed il monitoraggio
del parco impianti esistente sul territorio
regionale, della qualità dell’aria e della
diffusione delle fonti di energia
rinnovabile.
Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre
2014, in occasione del primo intervento
utile, ovvero in caso di installazione e/o
manutenzione, su impianti costituiti da
generatori per cui non sono previsti i
contributi economici (es. biomassa, pompe di
calore, sottostazioni di teleriscaldamento)
deve essere rilasciata e registrata la Targa
Impianto.
Per gli impianti per cui è prevista la
Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM)
tramite il pagamento dei contributi, la
Targatura dell'impianto e la consegna del
nuovo Libretto di Impianto avviene al primo
rilascio della DAM con data controllo
successiva al 15 ottobre 2014.
La Targa Impianto è un codice univoco che da
quel giorno identificherà quello specifico
impianto e si aggancerà ai servizi che la
Regione Lombardia darà ai cittadini e ai
manutentori attraverso il Catasto Unico
Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
La consegna della Targa è responsabilità del
tecnico. Ogni manutentore o installatore
quindi deve consegnare al cittadino un set
di Targhe composto da 3 etichette adesive,
rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e
da 2 Matrici.
La prima Targa Impianto è da applicare sul
generatore, le altre due Targhe Impianto
sono da conservare a cura del responsabile
di impianto, per essere utilizzate in caso
di deterioramento della prima Targa o di
sostituzione del generatore.
La prima delle due Matrici è da applicare
sul nuovo libretto di impianto rilasciato
all’utente; la seconda è da applicare sul
Rapporto di controllo che conserva il
manutentore/installatore, ai fini della
corretta trascrizione del codice Targa
Impianto all’atto della registrazione dei
dati in CURIT.
E' fondamentale avere cura di queste
etichette adesive e conservarle all'interno
del libretto di impianto. In caso di
sostituzione della caldaia, non occorre
applicare una nuova Targa.
All'interno del portale del CURIT ogni
cittadino è associato ad una scheda digitale
che mostra tutti i dati tecnici e la storia
di quell'impianto. La Targa viene caricata
all'interno della scheda e viene associata
al cittadino. |