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EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
IMPIANTO TERMICO
Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di
“impianto termico” e “unità immobiliare”
apportate dalla legge n. 90/2013 hanno
generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si
intende per “impianto termico”?
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005)
regolamenta la progettazione e la
realizzazione dei nuovi edifici e degli
impianti in essi installati, dei nuovi
impianti installati in edifici esistenti
nonché le opere di ristrutturazione degli
edifici e degli impianti esistenti.
Regolamenta infine l’esercizio, il
controllo, la manutenzione e le ispezioni
degli impianti termici e la certificazione
energetica degli edifici.
A tali fini assume particolare importanza la
definizione di “impianto termico” che è
connessa a tutta la materia regolamentata
dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di
impianto termico, introdotta dalla legge n.
90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05
(art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto termico": impianto
tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e
controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di
riscaldamento. Non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad
energia radiante; tali apparecchi, se fissi,
sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare e'
maggiore o uguale a 5 kW. Non sono
considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate.”
Tenuto conto delle finalità del D.lgs
192/05, si ritiene che l’impianto termico
debba essere costituito da apparecchi,
dispositivi e sottosistemi installati in
modo fisso caratterizzanti il sistema
edificio/impianto, senza limiti di potenza.
La definizione di impianto termico comprende
anche l'insieme di più apparecchi a fiamma
indipendenti tra loro, installati in modo
fisso, al servizio della stessa unità
immobiliare, qualora la somma delle loro
potenze al focolare non sia inferiore a 5
kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate. Tra le singole unità immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate sono da
intendersi comprese anche:
· |
gli edifici residenziali
monofamiliari. |
· |
le singole unità immobiliari
utilizzate come sedi di
attività professionali (ad
esempio studio medico o
legale) o commerciale (ad
esempio agenzia di
assicurazioni) o associativa
(ad esempio sindacato,
patronato) che prevedono un
uso di acqua calda sanitaria
comparabile a quello tipico
di una destinazione
puramente residenziale. |
Sono assimilati agli impianti termici quegli
impianti ad uso promiscuo nei quali la
potenza utile dedicata alla climatizzazione
degli ambienti sia superiore a quella
dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a
fini produttivi, comprendenti anche la
climatizzazione dei locali destinati ad
ospitare apparecchi o sostanze che
necessitano di temperature controllate.
CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI
DELLA SICUREZZA
Chi stabilisce quali sono gli interventi di
controllo e manutenzione da effettuare sugli
impianti termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dell’impianto termico o per
esso un terzo che ne assume la
responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del
D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano
eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della
normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs.
92/05 definisce il responsabile
dell'impianto termico come "l'occupante,
a qualsiasi titolo, in caso di singole unità
immobiliari residenziali; il proprietario,
in caso di singole unità immobiliari
residenziali non locate; l'amministratore,
in caso di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in
condominio; il proprietario o
l'amministratore delegato in caso di edifici
di proprietà di soggetti diversi dalle
persone fisiche".
La predisposizione di istruzioni relative al
controllo periodico degli impianti ai fini
della sicurezza, con l'indicazione sia dei
singoli controlli da effettuare che della
loro frequenza, è compito dell'installatore,
per i nuovi impianti, e del manutentore, per
gli impianti esistenti, i quali devono
tenere conto delle istruzioni fornite dai
fabbricanti dei singoli apparecchi e
componenti, ove disponibili. La vigente
legislazione non contiene prescrizioni o
indicazioni su modalità e frequenza dei
controlli e degli eventuali interventi
manutentivi sugli impianti di
climatizzazione estiva e/o invernale né sui
singoli apparecchi e componenti che li
costituiscono.
I modelli di rapporto di controllo di
efficienza energetica, pur prevedendo alcuni
controlli di sicurezza sull'impianto e sui
relativi sottosistemi di generazione di
calore o di freddo, non sono rapporti di
controllo o manutenzione ai fini della
sicurezza e pertanto non sono esaustivi in
tal senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione
devono essere eseguiti a regola d’arte, da
operatori abilitati a dette operazioni, nel
rispetto della normativa vigente.
L’operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha inoltre l’obbligo di
effettuare un controllo di efficienza
energetica i cui esiti vanno riportati sulle
schede 11 e 12 del libretto di impianto e
sul pertinente rapporto di controllo di
efficienza energetica allegato al D.M. 10
febbraio 2014 da rilasciare al responsabile
dell’impianto che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di
efficienza energetica devono essere
annotate, nel campo osservazioni, le
manutenzioni effettuate, e nei campi
raccomandazioni e prescrizioni quelle da
effettuare per consentire l'utilizzo sicuro
dell'impianto. Sullo stesso modello il
manutentore riporterà la data prevista per
il successivo intervento.
LIBRETTO DI IMPIANTO
Quando si compila il libretto di impianto,
quale modello bisogna usare e chi compila
questo documento?
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 -
gli impianti termici per la climatizzazione
o produzione di acqua calda sanitaria devono
essere muniti di un “Libretto di impianto
per la climatizzazione”. Il modello da usare
è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U.
n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i
preesistenti modelli di “libretto di
impianto” e “libretto di centrale” e
comprende anche gli impianti di
condizionamento, finora esenti da tale
adempimento. Esso è stato concepito in modo
modulare per tenere conto delle diverse
possibilità di composizione dell’impianto
termico. L’installatore, cui compete la
prima compilazione del libretto per i nuovi
impianti, o il responsabile dell’impianto,
per gli impianti esistenti, provvede a
compilare soltanto le schede pertinenti al
caso e nel numero necessario a descrivere
tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione
del nuovo libretto, a cura del responsabile
dell’impianto, va fatta in occasione e con
la gradualità dei controlli periodici di
efficienza energetica previsti dal D.P.R. n.
74/2013 o di interventi su chiamata di
manutentori o installatori.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo
economico 20 giugno 2014, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è
stata introdotta una proroga agli
adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del
DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di
fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a
seguito di nuove installazioni di impianti
termici o in occasione di controlli
periodici di efficienza energetica previsti
dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su
chiamata di manutentori o installatori, sarà
obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di
libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Per ogni sistema edificio/impianto, di
norma, va compilato un solo libretto di
impianto in modo da stabilire un legame
univoco tra edificio e codice di impianto
che sarà attribuito dal catasto regionale
degli impianti termici. Solo nel caso di
impianti centralizzati nei quali l’impianto
di climatizzazione invernale è distinto
(impianti che in comune hanno soltanto il
sistema di rilevazione delle temperature nei
locali riscaldati e raffreddati)
dall’impianto di climatizzazione estiva è
possibile compilare due diversi libretti di
impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia
centralizzato (riscaldamento o
raffrescamento) e all’altro, si provveda in
modo autonomo, vanno anche compilati i
libretti degli impianti autonomi.
TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Nel nuovo modello del libretto di impianto
nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza
recupero termico”, “ a recupero termico
parziale” e “ a recupero termico totale”?
In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto
di impianto si precisa che:
· |
il termine "senza recupero
termico" individua i
circuiti con acqua a
perdere; |
· |
il termine "a recupero
termico parziale" individua
i circuiti in cui l'acqua
viene parzialmente riciclata
(es. torri evaporative); |
· |
il termine "a recupero
termico totale " individua
circuiti chiusi. |
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Quando e su quali impianti si eseguono i
controlli di efficienza energetica?
I controlli di efficienza energetica, si
eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del
D.P.R. 74/2103 “in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all’articolo 7 su
impianti termici di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale
maggiore di 10 kW e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale maggiore di 12 kW, si
effettua un controllo di efficienza
energetica riguardante:
a) |
il sottosistema di
generazione come definito
nell’Allegato A del decreto
legislativo; |
b) |
la verifica della
presenza e della
funzionalità dei sistemi di
regolazione della
temperatura centrale e
locale nei locali
climatizzati; |
c) |
la verifica della
presenza e della
funzionalità dei sistemi di
trattamento dell’acqua, dove
previsti.” |
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103,
prevede che i controlli di efficienza
energetica devono essere inoltre realizzati:
a) |
all’atto della prima
messa in esercizio
dell’impianto, a cura
dell’installatore; |
b) |
nel caso di sostituzione
degli apparecchi del
sottosistema di generazione,
come per esempio il
generatore di calore; |
c) |
nel caso di interventi
che non rientrino tra quelli
periodici, ma tali da poter
modificare l’efficienza
energetica.” |
Per quanto riguarda le macchine frigorifere
e/o pompe di calore, in accordo con la
tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013,
si procede al controllo di efficienza
energetica solo quando la potenza utile, in
una delle modalità di utilizzo
(climatizzazione invernale/estiva), è
maggiore o uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli
intervalli di potenza di cui alla nota “1”
dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che
recita “I limiti degli intervalli sono
riferiti alla potenza utile nominale
complessiva dei generatori o delle macchine
frigorifere che servono lo stesso impianto”,
si precisa che per “stesso impianto” si
intende che la somma delle potenze va
effettuata solo quando le macchine siano al
servizio dello stesso sottosistema di
distribuzione. Per i singoli apparecchi con
potenza inferiore ai valori limite riportati
sul suddetto allegato A non si compilano,
pertanto, i rapporti di controllo di
efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o
uguale o semplicemente maggiore e segni
adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e
nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno
interpretati nel senso di “maggiore o
uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R.
74/2013 che stabilisce i limiti di potenza
per gli accertamenti e le ispezioni. Non si
possono, infatti, fare gli accertamenti e/o
le ispezioni se non sono previsti i
controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio
2014, prevede che “gli impianti termici
alimentati esclusivamente con fonti
rinnovabili” siano esclusi dai controlli di
efficienza energetica di cui all'articolo 2,
comma 1.Ai fini della applicazione del DM 10
febbraio 2014, la definizione di "impianti
termici alimentati esclusivamente con fonti
rinnovabili" resta valida anche in presenza
di eventuali consumi elettrici degli
ausiliari.
PERIODICITÀ DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Quando deve essere trasmesso il rapporto di
controllo di efficienza energetica
all’autorità competente?
I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103
prevedono l'obbligo di compilazione del
rapporto di controllo di efficienza
energetica in occasione dell'esecuzione dei
controlli ed eventuale manutenzione secondo
le indicazioni fornite dall'installatore o
dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello
stesso decreto.
Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013,
circa la cadenza di trasmissione del
rapporto di controllo di efficienza
energetica alla Regione o Provincia autonoma
o alle autorità da queste all’uopo
designate, rimanda all’allegato A dello
stesso decreto. Le suddette cadenze devono,
comunque, essere rispettate.
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