DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO - SOSTITUZIONE CALDAIA - SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE

ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA RISCALDAMENTO ENERGIE RINNOVABILI E CLIMATIZZAZIONE
 


 

 

Detrazioni per Caldaie e Climatizzatori Vaillant
 

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  Comuni di Competenza

Caldaie e Condizionatori Vaillant Legnano


 
Detrazioni e Novità normative

Aggiornamento al 09/2014

 
     EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA
     ULTIME NOVITA' PER LO SCARICO A PARETE
     PROROGA DETRAZIONI FISCALI 2013
     REGISTRO NAZIONALE IMPRESE CERTIFICATE GAS EFFETTO SERRA
     POSSIBILITA' DI SCARICARE A PARETE CON LE CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASSO NOx
    DETRAZIONE ACQUISTO CALDAIA
 
 

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

IMPIANTO TERMICO
Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”?


Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:

l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

· gli edifici residenziali monofamiliari.
· le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".

La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.


LIBRETTO DI IMPIANTO
Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto.
Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.
 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?


In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che:

· il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere;
· il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti in cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);
· il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.


CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”

L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”

Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1.Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.


PERIODICITÀ DELL'INVIO DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Quando deve essere trasmesso il rapporto di controllo di efficienza energetica all’autorità competente?

I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l'obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell'esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall'installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.

Il comma 5 dell’art.8 del D.P.R. 74/2013, circa la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica alla Regione o Provincia autonoma o alle autorità da queste all’uopo designate, rimanda all’allegato A dello stesso decreto. Le suddette cadenze devono, comunque, essere rispettate.

 

ULTIME NOVITA' PER LO SCARICO A PARETE

Ulteriore modifica dell'articolo 5 comma 9 del Decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412.
A differenza del precedente testo, qualora si installino caldaie a condensazione e/o a bassa emissione di Nox, sarà consentito lo scarico a parete dei prodotti della combustione sia per gli immobili unifamiliari che multifamiliari.

In sostanza, nel caso di:
- Sostituzione di caldaie che già scaricavano a parete
- Sostituzione di caldaie collegate in canna collettiva ramificata
- Impossibilità di realizzare un sistema fumario perchè in contrasto con norme di tutela dell'edificio
- Dichiarazione di un progettista che attesti e asseveri l'impossibilità tecnica di scaricare a tetto

si potrà sempre derogare dall’obbligo di scarico a tetto, utilizzando gli apparecchi indicati in precedenza purché, si rispettino le distanze indicate dalla UNI 7129 e successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio).

Analoga possibilità di deroga dall’obbligo di scarico a tetto se si utilizzano caldaie a condensazione o, a basso NOx. , anche in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazioni da centralizzato ad autonomo, ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio.
Sparisce inoltre il riferimento alle diverse disposizioni legislative locali più restrittive e, quindi, le nuove disposizioni varranno incondizionatamente su tutto il territorio nazionale senza deroghe.
A completamento, la nuova stesura dell'articolo indica ai Comuni di adeguare i propri regolamenti a tali disposizioni.

 

PROROGA DETRAZIONI FISCALI 2013

Detrazione risparmio energetico.
Grazie al nuovo Decreto Legge, a partire dal 1 luglio, al fine di incrementare gli interventi finalizzati per il risparmio energetico, la detrazione fiscale passerà dal 55% al 65% e varrà sia per i privati, che per i condomini.
Dalla detrazione del 65% rimarranno escluse dal beneficio le spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici e scaldacqua tradizionali.
Sulle singole abitazioni la detrazione terminerà il 31 dicembre 2013. Per i condomìni, i lavori che riguarderanno oltre il 25% dell'involucro dell'edificio o, tutte le unità immobiliari che lo compongono, avranno tempo fino al 31 dicembre 2014.
Di seguito, alcuni interventi riguardanti la detrazione sul risparmio energetico:
Pannelli solari per acqua calda sanitaria - caldaia a condensazione - strutture opache e finestre - riqualificazione energetica dell'edificio.

Detrazioni 50% per tutto il 2013.
Ottime notizie anche per il bonus ristrutturazioni che proroga l'aliquota del 50% (ex 36%) fino a dicembre 2013. Proseguono quindi i vantaggi per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia o scaldabagno con un nuovo prodotto. Rimangono le novità introdotte precedentemente nel decreto "Salva Italia". Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori, riduzione della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici. Per ottenere la detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario facendo risultare: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e partita iva del beneficiario del pagamento.
Recente novità è l'inserimento anche di una specifica detrazione del 50% per l'acquisto dei mobili destinati ad essere "vincolati" all'immobile (es. cucine o armadi a muro) oggetto della ristrutturazione; la spesa sulla quale calcolare la detrazione è di 10.000 € e va ripartita sempre in 10 anni.

 

REGISTRO NAZIONALE IMPRESE CERTIFICATE GAS EFFETTO SERRA

E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013 il seguente comunicato:
"MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A01066) (GU n.35 del 11-2-2013)

E' operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio.
Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012."

 

POSSIBILITA' DI SCARICARE A PARETE CON LE CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASSO NOx

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
«Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».

 

DETRAZIONE ACQUISTO CALDAIA

Con il Derceto Monti "Salva Italia" (art. 4 D.L. 201) a far data dal 26 giugno 2012, coloro i quali sostituiranno la caldaia vecchia con una a Risparmio Energetico (a condensazione oppure premiscelata), avranno diritto ad una detrazione del 50% relativamente all'intero costo dell'intervento.

- Chi può ottenere questa agevolazione?
A questa detrazione hanno diritto tutti i soggetti IRPEF titolari del diritto e i familiari conviventi.

- Come si può ottenere questa detrazione?
E' necessario fare un bonifico (con un modulo specifico della banca) corrispondente al costo totale dell'intervento. Bisogna riportare la causale del versamento, il Codice Fiscale del soggetto che paga e il Codice Fiscale/Partita IVA del destinatario del pagamento.

Ottenere questa detrazione è semplicissimo... non serve più istruire la vecchia Pratica Enea in cui era necessario mandare l'avviso preventivo all'Agenzia delle Entrate a Pescara, all'asservazione e anche alla Certificazione dell'Edificio!

Ora è molto più semplice... quindi... cosa aspettate!
Scegliere una caldaia a condensazione, oltre a risparmiare il 50%, potrete diminuire del 20% i vostri consumi di gas a partire già dal primo anno di utilizzo!
 
 

 

 

 
 
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Abilitazione alla manutenzione di apparecchi fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
 

 

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